DECRETO LEGGE DEL 01/04/2021

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Pubblichiamo il Decreto Legge n. 44 del 01/04/2021 che introduce le misure, valide dal 7 fino al 30 aprile, per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Zone arancio e rosse

Dal 7 al 30 aprile 2021 il decreto prevede le seguenti limitazioni:
– l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
– l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
– la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.
Il decreto proroga fino al 30 aprile 2021 l’applicazione delle disposizioni anti-Covid del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, salvo quanto diversamente disposto e di alcune misure già previste dal D.L. n. 30/2021.
Nello specifico, dal 7 al 30 aprile:
– restano chiuse le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
– sono sospesi i convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
– sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto;
– nelle zone arancioni restano aperte le attività commerciali al dettaglio, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
– nelle zone rosse sono chiuse le attività commerciali al dettaglio, eccetto quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità;
– nelle giornate festive e prefestive, sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali;
– in zona rossa sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
– nelle zone arancioni restano aperti i servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, lavanderie, pompe funebri, ecc.), invece nelle zone rosse è prevista la chiusura di parrucchieri ed estetisti;
– le attività di ristorazione sono sospese. Prevista la sola ristorazione con consegna a domicilio.

Scuola

In ambito scolastico il decreto prevede che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato inderogabilmente, sull’intero territorio nazionale:
– lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado;
– per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione.
In zona rossa le attività dovranno svolgersi a distanza, garantendo l’attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Personale sanitario

Il decreto introduce norme rigorose per i no vax, operanti nel comparto delle professioni sanitarie, e lo scudo penale per i vaccinatori.
In sostanza, il decreto introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario e ad assicurare, in caso di mancato adempimento, la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Il decreto prevede inoltre che sia esclusa la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale a condizione che le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute.

Processo tributario

Vengono inoltre prorogate fino al 31 luglio 2021 le misure relative allo svolgimento del processo tributario contenute nell’art. 27 del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020).
Confermata, in particolare, fino al 31 luglio 2021, la possibilità per il Presidente della Commissione Tributaria di autorizzare, con decreto motivato, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto.

Terzo settore

Il decreto prevede che anche gli Enti del Terzo settore possano:
– convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
– riconosce la possibilità, anche in deroga alle disposizioni statutarie, di ricorrere all’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Concorsi pubblici

Il decreto introduce alcune deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici. In particolare:
– nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale prevede l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;
– l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
– una fase di valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali.
Dal 3 maggio 2021, i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico.

Ordini professionali

Stabilità l’ulteriore proroga di 5 mesi delle elezioni per i consigli nazionali degli ordini professionale. Viene in particolare previsto che i consigli nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia che non hanno provveduto a svolgere le procedure per le elezioni dei relativi organi rappresentativi territoriali e nazionali possono disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a 150 giorni.

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