Domenica 4 luglio rievocazione storica della X Miglia Guarcino-Campocatino – divieti e limitazioni centro urbano

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Ordinanza n. 29 del 30-06-2021

RIEVOCAZIONE STORICA DELLA X MIGLIA GUARCINO-CAMPOCATINO
Divieti e limitazioni Centro Urbano in data Domenica 04/07/2021

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del Circolo Pontino della Manovella presentata in data 07/06/2021, nota prot. n. 2594, inerente lo svolgimento della Rievocazione storica della X Miglia Guarcino-Campocatino, in data 07/06/2021;
CONSIDERATO che la manifestazione coinvolge un numero di circa 30 auto storiche che si raduneranno in Guarcino presso il Piazzale F. Terenzi per la partenza della prova di regolarità che avrà luogo in Via Alfonso Milano;
RITENUTO necessario disciplinare la circolazione veicolare per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico;
VISTO l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;
VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 36, comma 2°, dello Statuto Comunale;

ORDINA

Il divieto di sosta in Piazza Ferdinando Terenzi e Via Alfonso Milani (limitatamente alle aree debitamente segnalate con nastro bianco/rosso) in data DOMENICA 04 LUGLIO 2021 dalle ore 7:00 fino a fine manifestazione

DISPONE INOLTRE

1) in caso di mancato svolgimento della manifestazione sopra indicata, i divieti di cui sopra si intendono revocati;
2) l’installazione della prescritta segnaletica stradale di cui al Capo II D.Lgs. 30/04/1992 n. 285;
3) l’abrogazione di ogni altra ordinanza che sia in contrasto con la segnaletica esposta;
4) copia della presente venga trasmessa alla Stazione Carabinieri di Guarcino e sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione nelle forme di legge.

DEMANDA

Agli organi di Polizia Stradale indicati nell’art. 12 del D. Lgs. n. 285/92 di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.

AVVISA

  • A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte che avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale.
  • In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92.
  • A norma dell’art. 8 della Legge 142/90 e ss.mm.ii, si rende noto che il responsabile del procedimento è questo Ufficio di Polizia Locale.
  • Per le trasgressioni trovano applicazioni le sanzioni previste dall’art. 7 del Codice della Strada ed i veicoli trovati in sosta verranno rimossi ai sensi dell’art. 159, comma 1°.

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