ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE NEI GIORNI 30-31 MARZO – RIAPERTURA MERCOLEDI’ 7 APRILE

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ORDINANZA DEL SINDACO N. 12 DEL 27/03/2021

Oggetto: Ulteriori misure restrittive e preventive temporanee relative all’emergenza sanitaria da COVID-19 – CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO NEL COMUNE DI GUARCINO GIORNI 30-31 MARZO 2021- RIAPERTURA MERCOLEDI’ 7 APRILE 2021

IL SINDACO

Premesso che con ordinanza nr. 21 del 28.02.2021 la Regione Lazio istituiva nella provincia di Frosinone Zona Arancione quale misura di emergenza contenitiva del contagio da Covid -19 disponendo una serie di prescrizioni e limitazioni finalizzate a detto contenimento;
Che tali misure sono state determinate in particolare alla luce dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi a livello provinciale di “trasmissibilità relativa per la variante VOC e delle nuove varianti SARS COV-2”;
Che in data 01.03.2021 il Dirigente ASL, Responsabile UOC della ASL di Frosinone ha proposto a molti comuni della provincia di Frosinone di procedere con ordinanza sindacale alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, salvo la possibilità di ricorrere alla didattica a distanza, “considerata la diffusa presenza sul territorio provinciale delle varianti inglese e brasiliana”;
Che a seguito di ulteriori criticità, con propria ordinanza nr.Z00004 dell’08.03.2021, la Regione Lazio istituiva nella provincia di Frosinone Zona Rossa quale ulteriore misura di emergenza contenitiva del contagio da Covid -19 con automatica chiusura delle scuole “in presenza” di ogni ordine grado, per i successivi quattordici giorni;
Che con l’aggravarsi della situazione epidemiologica a livello nazionale e il concretizzarsi della “terza ondata” di contagi, con picchi di incremento anche in ragione del maggior grado di contagiosità delle “varianti” di SARS-COV 19, con Ordinanza del Ministro della Salute la Regione Lazio è stata inserita in Zona rossa fino al 30 marzo 2021 e pertanto le misure già adottate per la provincia di Frosinone sono state prorogate;
Che ad oggi è in procinto di essere emanata nuova ordinanza del Ministero della Salute che , come anticipato, riporterà la Regione Lazio in zona arancione a far data 30 marzo 2021 e fino al 02.04.2021, atteso che in base al decreto-legge del 12 marzo 2021 nei giorni 3-4-5 aprile 2021 (feste di Pasqua) sull’intero territorio nazionale si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa, con le conseguenti limitazioni e restrizioni ivi previste;
Che per tali disposizioni nei giorni 30 e 31 marzo 2021 , rientrando la Regione Lazio in zona arancione è consentita la riapertura delle scuole in presenza, prima dell’avvio delle vacanze pasquali previste dal 01 aprile al 06 aprile 2021;

Tutto ciò premesso

Rilevato che nella Provincia di Frosinone permangono dati ancora allarmanti in ordine alla diffusione del contagio, in presenza di varianti, con indice di positività molto elevato e stress nei reparti ospedalieri come documentato dalla Direzione ASL da ultimo in data 26 marzo 2021;
Tenuto conto che lo stesso ISS ha ribadito “si osserva una lieve diminuzione dell’incidenza a livello nazionale che non consente comunque di ridurre le attuali misure di restrizione” -inoltre “i dati di incidenza , trasmissibilità ed il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri richiedono di mantenere rigorose misure di mitigazione nazionali accompagnate da puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggior diffusione”. L’ISS invita” anche alla luce del sostenuto aumento della prevalenza di alcune varianti virali, di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche e della mobilità”;
Che per quanto sopra, si ritiene opportuno e necessario, prorogare per ulteriori due giorni (30 e 31 marzo) la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, pubbliche e private, compreso l’asilo nido comunale, con riapertura mercoledì 7 aprile 2021;

Tutto ciò premesso,

VISTO il DPCM 3 dicembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», con il quale è stato stabilito che dal 4 dicembre al 15 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi, nei centri e parchi commerciali saranno aperti solo alimentari, farmacie e parafarmacie, sanitarie, tabacchi, edicole e vivai;

Visti:
il decreto legge 14 gennaio 2021 n.2 , recante “ ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”; , che detta disposizioni fino al 05 marzo 2021;
il decreto legge 12 febbraio 2021 nr. 12 e del 23 febbraio 2021 ,nr. 15 aventi entrambi ad oggetto ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da covid-19”;
Visto il DPCM 14 gennaio 2021;
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio nn.4 e 5 /2021 relative ai comuni di Torrice e Monte San Giovanni Campano (FR) e i provvedimenti di rilievo nazionale;
Vista l’ordinanza nr. 21 del 28.02.2021 a firma del Presidente della Regione Lazio che ha inserito la provincia di Frosinone in ZONA Arancione dal 01.03.2021 al 14 marzo 2021;
Vista la nota prot. 13718 del 01.03.2021 del Responsabile UOC Asl di Frosinone;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi a livello provinciale, anche in ragione di “trasmissibilità relativa per la variante VOC e delle nuove varianti SARS COV-2”;
Vista l’ordinanza della Regione Lazio n.z00004 dell’8 marzo 2021;
Visto il Decreto Legge del 12.03.2021 n.29 che detta le nuove norme per il periodo dal 15 marzo al 6 aprile 2021 con particolari previsioni per le festività di Pasqua;
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 15 marzo 2021;

RAVVISATA la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, tutte le misure piu’ idonee e puntuali in grado di contrastare più efficacemente possibile la diffusione del COVID19, con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone;

VALUTATA la necessità di intervenire attraverso l’adozione di un provvedimento d’urgenza in grado di attuare concretamente le disposizioni di legge, nonché di favorire un’efficace attività di controllo sul rispetto delle misure anti COVID19;
Preso atto che la curva del contagio attuale dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti con RT ancora molto preoccupante;
Che stiamo assistendo all’evolversi di una situazione epidemiologica , che denota una diffusione “robusta e vigorosa” e tale da evidenziare un rischio importante, tanto da imporre , ciascuno per le proprie responsabilità, la necessità e l’urgenza di intervenire a tutela del diritto della salute delle persone;
Preso atto degli accertati casi di positività registrati, è opportuno perseverare nell’ adottare misure precauzionali urgenti finalizzate a contenere ogni possibile ulteriore contagio a scopo preventivo e prudenziale, nel puntuale rispetto delle indicazione dell’ISS “di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche e della mobilità”;
Viste le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS- CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21 agosto 2020, elaborate al fine di supportare tutti coloro che potrebbero essere coinvolti nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di COVID-19 in ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia;
Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;
Visto l’art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado di Guarcino, per due giorni 30 e 31 marzo 2021, con riapertura mercoledì 7 aprile 2021;
Resta confermata la Didattica a distanza come da disposizioni vigenti

DISPONE

1) Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Guarcino e ne sia data massima diffusione;
2) Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Guarcino;
3) La trasmissione altresì: Al Prefetto di Frosinone Al Dipartimento ASL di Frosinone Al Comando Stazione dei Carabinieri di Guarcino Al Comando di Polizia Locale di Guarcino
Avverso alla presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Lazio o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Lazio.

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