ORDINANZA N. 12 DEL 30/05/2022
OGGETTO: ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI ANNO 2022
Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio di vegetazione o incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, dal 15 giugno al 30 settembre 2022 è tassativamente vietato:
– accendere fuochi di ogni genere;
– far brillare mine o usare esplosivi;
– usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
– usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli inceneritori che producano faville o brace;
– aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco;
– fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo
immediato o mediato di incendio;
– esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
– fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
– mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;
– bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle culture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti, i rovi, i materiali risultanti dalla potatura e simili, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzati.
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