Ordinanza sulla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani

News del 6 Febbraio 2018 | Indietro »

Ordinanza N. 1/2018

OGGETTO: Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani

IL SINDACO

Premesso che in data 22/10/2015, con delibera n. 27 del Consiglio Comunale, esecutiva ad ogni effetto di legge, è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tenuta dei cani;

Visto che numerosi cani per negligenza ed incuria dei proprietari e/o dei detentori vagano sul suolo pubblico o ad uso pubblico privi di guinzaglio e museruola, creando pericolo per la pubblica incolumità ed evidenti e seri problemi di carattere igienico-sanitario:

Ritenuto che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso;

Considerato in particolare il numero crescente dei cani di diverse razze che vivono sul nostro territorio e che spesso incontrandosi per strada manifestano aggressività improvvisa spaventando i passanti del momento;

Avute presenti le numerose segnalazioni verbali ricevute dal Sindaco in merito agli episodi di aggressività e di deiezioni canine sparse su tutte le strade, le aiuole e nei parchi pubblici e l’incuria dei proprietari dei cani che disattendono le regole del giusto mantenimento di un animale domestico, di prendere provvedimenti urgenti;

Ravvisata la necessità e l’urgenza di impartire, in attesa dell’emanazione di apposito Regolamento Comunale in materia, disposizioni cautelari a tutela della pubblica incolumità;

Visti:
– l’art 2052 del Codice Civile e l’art. 672 del Codice Penale;
– il D.P.R. n. 320/1954;
– l’art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
– l’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 marzo 2009, il cui termine di efficacia è stato differito per ulteriori mesi 24 con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2011;

Preso atto che, conformemente al disposto dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, del contenuto della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Frosinone;

ORDINA

Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali e/o cose, i proprietari ed i detentori di cani potenzialmente pericolosi, in quanto già protagonisti di aggressioni a persone o animali, devono adottare le seguenti misure:

  1. Gli animali suddetti dal momento in cui escono dalla porta dell’abitazione dove sono detenuti, ivi comprese tutte le pertinenze condominiali, devono essere trattenuti continuativamente a guinzaglio corto, di lunghezza non superiore a metri 1,50 e di tipo non estensibile, e con museruola. Tale precauzioni sono altresì obbligatorie in qualsiasi luogo pubblico ovvero anche solo accessibile al pubblico.
  2. I cani detenuti all’interno dei cortili o giardini privati, se non alla catena, devono essere tenuti all’interno di un’area delimitata. Le recinzioni dentro le quali vengono custoditi detti cani, predisposte con adeguati spazi, dovranno avere le caratteristiche descritte in seguito:
    1. le recinzioni debbono essere di natura tale da non essere in alcun modo eluse dall’animale che potrebbe danneggiarle e di conseguenza uscire libero su luoghi frequentati dal pubblico. Pertanto la rete metallica deve essere di adeguata resistenza, tale da non poter essere facilmente danneggiata dall’animale e consentirne di conseguenza la fuga. La recinzione non può avere altezza inferiore a mt 2,00 dal suolo, con idonei dissuasori interni antiscavalco e deve essere interrata per almeno cm 50 ovvero avere una base a fondamenta in calcestruzzo onde impedire lo scavo e la fuga dell’animale. Le opere suindicate andranno realizzate, nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie vigenti, prima del ricovero dell’animale nella pertinenza ed andranno in ogni modo verificate dai competenti Uffici Comunali; in ogni caso i proprietari non in regola con le suddette prescrizioni potranno adeguarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza. Nelle immediate vicinanze della recinzione, considerando come tale lo spazio di mt 2,00 non potrà esistere alcun manufatto o oggetto che consenta al cane di utilizzarlo come trampolino ovvero aiuto per scavalcare in altezza la rete;
    2. qualora la recinzione fosse costruita da grate metalliche, lo spazio fra le stesse deve essere ridotto in modo tale da non consentire al cane la possibilità di mordere eventualmente persone o animali attraverso le grate stesse, potendosi verificare la possibilità che un bambino, intento ai giochi, infili il braccio attraverso le grate e venga aggredito dal cane.
      Tale precauzione deve essere adottata almeno fino all’altezza di mt 1,50 dal suolo;
    3. se l’accesso allo spazio aperto ove è detenuto il cane è regolato da un cancello, lo stesso deve essere costruito adottando le precauzioni imposte per la recinzione con l’ulteriore prescrizione che deve essere dotato di serratura costantemente chiusa, in modo da non consentire la casuale apertura della stessa, neppure da parte di terze persone, con possibilità di fuga del cane. Si precisa che l’accesso al recinto deve avvenire esclusivamente per le operazioni legate alla custodia dell’animale.

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 125,00 a € 750,00 e alla frequenza di un percorso formativo indicato dal Comune in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’A.U.S.L. competente. Le spese riguardanti il percorso formativo sono a carico del proprietario del cane.

Il Sindaco, in casi di particolare gravità o di reiterazioni delle violazioni di cui ai punti precedenti, può ordinare con specifica Ordinanza il trasferimento coattivo dell’animale/degli animali presso apposito canile che verrà all’uopo individuato imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.

La presente Ordinanza è efficace dal giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale fino all’entrata in vigore del Regolamento Comunale concernente la stessa materia.

Dalla Residenza Municipale, lì 5 febbraio 2018

IL SINDACO
Restante Urbano

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